Pronta disponibilità e sentenza di appello del Tribunale di Brescia in ordine al ricorso in appello presentato da ASST di Cremona contro la sentenza del Giudice del Lavoro di Cremona.
Fials aderente Confsal si è battuta vincendo la causa di primo grado presso il Tribunale di Cremona ed ottenendo per il personale infermieristico di pronto soccorso del presidio ospedaliero di Oglio Po – di Asst di Cremona – la dismissione del servizio di pronta disponibilità durante le ore diurne dei giorni feriali.
Come affermato in maniera condivisibile dal Tribunale di Cremona infatti, la natura programmatica della disposizione di cui al comma 6 dell’art. 28 del CCNL e quindi la possibilità di prevedere il servizio di pronta disponibilità nei turni diurni e nei giorni feriali non può alterare il rapporto di regola/eccezione proprio della disposizione, rapporto in forza della quale la limitazione della pronta disponibilità ai turni notturni e ai giorni festivi costituisce la regola («di norma»), mentre la pronta disponibilità nei turni diurni e nei giorni feriali costituisce pur sempre una sporadica eccezione.
Pertanto, la disposizione del comma 6 dell’art. 28 del CCNL non legittima la redazione di un piano annuale che, come nella fattispecie di ASST di Cremona, prevede, sistematicamente e in via normale, il ricorso al servizio di pronta disponibilità in tutti i giorni della settimana, articolato anche nei turni diurni.
Questa impostazione del Giudice del Tribunale di Cremona, perfettamente legittima quanto logica, è stata ribaltata dalla sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Brescia la quale ha affermato “…pertanto, avuto riguardo alle esigenze organizzative, alla dotazione organica, ai profili necessari per l’erogazione del servizio, legittima, ai sensi del comma 14 dell’art. 28, la ASST alla predisposizione del piano annuale che prevede e disciplina il servizio di pronta disponibilità degli infermieri del Pronto soccorso anche durante i giorni feriali e i turni diurni.
Il contrario di quanto affermato dal Tribunale di Cremona!
Sentenza, quella di Brescia, che anche se non apprezziamo sotto il profilo logico/giuridico, è comunque importante perché non pone in dubbio il significato del termine “di norma” che mantiene il suo normale significato come sopra dedotto, ma autorizza l’ASST di Cremona alla pronta disponibilità nelle ore diurne e giorni feriali in forza del comma 14 dell’art. 28, CCNL comparto sanità.
In sostanza il Tribunale di Brescia può scavalcare quanto affermato al comma 6 dell’art. 28, cioè la locuzione “di norma”, in funzione delle esigenze che Asst di Cremona come meglio ritiene e non per altri motivi.
Infatti la sentenza di appello non pone in discussione la locuzione “di norma”, ma sostiene che di norma può essere supoerato da esigenze organizzative aziendali !
In tal modo non si pone in discussione, come sopra affermato, la locuzione “di norma” ma il Tribunale di Brescia presuppone di superarla affermando sostanzialmente che in funzione del comma 14 dell’art. 28 l’azienda sanitaria può fare ciò che vuole. Punto fermo rimane comunque il “di norma”.
Ora, con il rinnovo del CCNL, il 2 novembre 2022, l’art. 28 è stato soppiantato dall’art. 44 anch’esso riguardante la pronta disponibilità.
A latere di questo rinnovo del CCNL è importante precisare che il 5 novembre 2021 FIALS Lodi, con apposita nota indirizzata alla propria Segreteria Generale – che partecipava al rinnovo contrattuale – è intervenuta per chiedere con forza la modifica dell’art. 28 del CCNL ancora in vigore: ne è disceso quanto segue così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 44 del CCNL 2019-2021, sottoscritto il 2 novembre 2022:
“ 13.Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 28 e l’art. 86, comma 1 del CCNL 21.5.2018.
Fondamentale comprendere che l’art. 28 del CCNL cessato è tuttora disapplicato e sostituito dall’art. 44 del nuovo CCNL.
L’art. 44 poi, non contiene più la norma di cui al comma 14 – norma contenuta nel precedente art. 28 secondo la quale le aziende sanitarie, in definitiva, sempre secondo la sentenza non condivisibile del Tribunale di Brescia, possono imporre la reperibilità nelle ore diurne dei giorni feriali giusta le necessità ed esigenze organizzative.
Ne consegue che Asst di Cremona, di norma, non può ammettere, a maggior ragione, la pronta disponibilità in orario diurno feriale come stabilito correttamente dal Giudice del Tribunale di Cremona in base al ricorso giudiziario presentato da FIALS.
La sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Brescia quindi non esercita effetti concreti e l’Asst di Cremona non può avvalersene poiché l’art. 28 del precedente CCNL è disapplicato e sostituito integralmente dall’art. 44 dell’odierno CCNL – che non prevede i contenuti del vecchio comma 14 ex art. 28 .
L’azienda sanitaria, quindi, non può comunque avvalersi dell’inciso a cui è ricorsa la Corte di Appello del Tribunale di Brescia con la sentenza del 21 settembre 2023.
Di fatto, la locuzione “di norma” contenuta anche nell’art. 44 rimane valida ed intatta”: “6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale.”
Bene abbiamo fatto già negli anni precedenti ad instaurare le causa giudiziaria poiché riguardo alla locuzione “di norma” abbiamo sempre avuto ragione e nessun giudice ha potuto contrastarla nel suo pregnante e logico significato, men che meno con la setenza bresciana.
“Di norma” la pronta disponibilità, ora che il comma 14 dell’art. 28 è stato espunto dall’art. 44 del nuovo CCNL comparto sanità, il turnario della pronta disponibilità deve prevedere solo turni notturni e festivi.
Come tutt’ora resta confermato per i ricorrenti del pronto soccorso di Oglio Po!
Siamo sempre vigilanti E PRONTI AD INERVENIRE!