CASALMAGGIORE – “Asst di Cremona finalmente dovrà adeguarsi al contratto nazionale della sanità pubblica e non potrà più inserire nei turni di pronta disponibilità il personale infermieristico del Pronto soccorso di Oglio Po nei giorni feriali orario diurno”. A dirlo è la Confsal – Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori che ha assistito 19 infermieri professionali in una controversia di lavoro seguita in particolare da Stefano Lazzarini per Fials-Confsal di Cremona. “Il Giudice del Tribunale di Cremona ha compreso il disagio e lo sfruttamento ai quali sono sottoposti gli infermieri del Pronto soccorso di Oglio Po – commenta il sindacato -. E’ per i lavoratori che hanno ricorso e per Fials-Confsal un successo che smentisce tutti quanti, in tanti anni e nel passato non hanno vigilato per difendere gli interessi dei lavoratori ed hanno permesso all’Azienda sanitaria di fare il bello ed il cattivo tempo! Si pensi solo ad una mamma che non poteva portare i figli a scuola oppure all’asilo perché vincolata da una pronta disponibilità (altro non è che la reperibilità) e così tantissimi altri casi di un vincolo che ha condizionato per anni questi lavoratori così come tanti altri di altri reparti di Oglio Po e sede di Cremona”.

La causa, dopo un ricorso d’urgenza presentato nel 2020, è stata promossa con un ricorso iscritto a ruolo il 5 maggio 2021 con il patrocinio dell’avvocato Maurizio Bianchini contro Asst di Cremona, assistita dagli avvocati Cristina Soma e Massimo Izar. Gli infermieri hanno lamentato “la sistematica violazione da parte dell’Asst dell’articolo 28 del contratto collettivo nazionale del Comparto sanità”, che disciplina il servizio di pronta disponibilità. La contestazione è stata mossa in relazione all’uso dell’istituto della reperibilità per i trasporti programmati nei giorni diurni e feriali. Sotto accusa un protocollo organizzativo «che assegna, al personale infermieristico in turno di lavoro ordinario del pronto soccorso, i trasporti programmati per esami o consulenze, anche per conto di altri reparti dell’ospedale». Il tutto si traduceva in un appesantimento dei carichi di lavoro per gli infermieri.

Il ricorso è stato definito “parzialmente fondato” dal giudice del lavoro Giulia Di Marco che ha dichiarato “l’illegittimità della pianificazione del servizio di pronta disponibilità degli infermieri del Pronto soccorso del presidio ospedaliero Oglio Po di Casalmaggiore adottata dalla Asst di Cremona fino ad oggi, perché in contrasto con l’articolo 28 del contratto collettivo” – secondo cui il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni e ai giorni festivi – e ha ordinato alla Asst di “astenersi per il futuro dal reiterare la medesima illegittima pianificazione del servizio di pronta disponibilità”. Il giudice ha rigettato le domande risarcitorie proposte dagli attori e ha compensato per metà le spese processuali. Le richieste di risarcimento “vanno respinte” secondo il giudice per la mancanza di “allegazioni specifiche e prove” in merito al danno esistenziale sofferto, cioè il danno consistente nella mancata possibilità di organizzare liberamente il proprio tempo libero e i propri impegni familiari. Mancano, nel ricorso, riferimenti a “circostanze specifiche e concrete” idonee “a provare l’esistenza di un danno giuridicamente rilevante e risarcibile”.